Agevolazione IVA su ristrutturazioni per soggetti privati


Agevolazione IVA del 10% per soggetti privati: come affrontare il caso dell’Iva da applicare ai lavori di ristrutturazione edilizia e al relativo materiale acquistato.

Sulle prestazioni di servizi inerenti interventi di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato consistente nell’applicazione dell’IVA ridotta al 10%.

Agevolazione IVA su ristrutturazioni: quando è possibile usufruirne

 Agevolazione IVA

Agevolazione IVA

Le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione sono molteplici:

  1. I lavori devono riguardare immobili residenziali (case di abitazione, non capannoni, opifici industriali, rimesse, garage);
  2. i lavori devono consistere in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  3. l’IVA agevolata al 10% riguarda le prestazioni di servizi inerenti gli interventi di manutenzione, ossia i lavori eseguiti dalla ditta.

Si assoggettano all’aliquota 10% anche le cessioni di beni purchè la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del medesimo contratto di appalto. Questo vuol dire che i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato committente. La ditta poi, nella fattura che emetterà nei confronti del committente, addebiterà sia il costo dei materiali che la propria opera.

Un caso particolare è rappresentato dai beni di valore significativo. Si tratta di beni che, per le loro caratteristiche, sono considerati dal legislatore beni di particolare valore, intrinseco ed economico. Si tratta di:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni; caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.

La norma chiarisce che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione, al netto del valore dei beni stessi. Dunque l’aliquota IVA del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni.

L’agevolazione IVA al 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti ossia quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità: ad esempio porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc.

Normativa di riferimento: art. 7, comma 1, lettera b, Legge 23/12/99 n. 488.