Riqualificazione energetica: agevolazioni fiscali e normativa


Riqualificazione energetica: agevolazioni fiscali in riferimento alle disposizioni delle Leggi Finanziarie n. 296 del 27/12/2006 e n. 244 del 24/12/2007 e successive modifiche.

Per tutti coloro che vorranno effettuare una riqualificazione energetica dell’immobile e usufruire delle agevolazioni fiscali in merito, Termoidraulica Pordenonese riporta una sintetica guida alle detrazioni fiscali per l’anno 2016 per gli interventi di efficientamento energetico di edifici esistenti.

Riqualificazione energetica: l’agevolazione fiscale per il 2016

Riqualificazione energeticaAnche per quest’anno continua la la possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica che consiste in una detrazione di imposta pari al 65% delle spese sostenute.

Si fa specifico riferimento ai condomini per i quali le procedure sono state semplificate con l’inserimento nell’alveo di questo incentivo degli interventi di riqualificazione tecnologica come la domotica e l’installazione di termostati intelligenti.

L’agevolazione fiscale dell’Ecobonus consiste in detrazioni dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di edifici esistenti.

La detrazione per riqualificazione energetica 2016 del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi da altre disposizioni di legge nazionali, come la detrazione del 50% per le ristrutturazioni: se i lavori realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire soltanto di uno dei due benefici fiscali.

Riqualificazione energetica: soggetti beneficiari

Possono usufruire degli ecobonus al 65% tutti i contribuenti, anche se titolari di reddito d’impresa che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento per la riqualificazione energetica.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione per la riqualificazione energetica con detrazione del 65%:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali),
  • le associazioni tra professionisti,
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Nella categoria delle persone fisiche possono usufruire degli incentivi anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile,
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali,
  • gli inquilini,
  • coloro che hanno l’immobile in comodato,
  • familiari, conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

Ovviamente come già detto è possibile fruire del bonus per le ristrutturazioni per tutti i lavori che non possono essere inclusi nell’ecobonus, anche nell’ambito dello stesso intervento di ristrutturazione, quindi il divieto di cumulabilità è relativo alla spesa specifica (bene e/o manodopera) ma non all’intervento generale.

Gli interventi devono necessariamente essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali. La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale Ici-Imu. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Interventi ammessi

In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre,comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
  • la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative (termostati intelligenti e domotica).

Le detrazioni fiscali al 65% sono da ripartire in dieci rate annuali di pari importo. In generale, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

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